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Tares: ecco cosa stabilisce il nuovo decreto

 

decretoIl decreto legge dell'8 aprile (il numero 35, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 8 aprile ed entrato in vigore il giorno dopo) cerca di fare un minimo di chiarezza per la Tares,  il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore dal primo gennaio scorso. In particolare sulle scadenze, sulle rate e sulla maggiorazione.

Il decreto "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" all'articolo 10 - contenuto nel capo III (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) - prevede le novità in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto dal decreto legge del  2011 quello che ha istituito la Tares.

Per quel che riguarda la Tares e per il solo anno 2013 i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione adottata - anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo - e pubblicata - anche sul sito web istituzionale - almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Per il versamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia1 o Tia 2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso. I pagamenti del periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata della Tares per l'anno 2013.

Inoltre la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (già prevista dal "Salva Italia", il Dl 201/2011) è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. Comunque i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard, ma possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Secondo le nuove disposizioni sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (Il legislatore sostituisce l'intero comma 4 dell'articolo 14 Dl 201/2011).

La Tares - che si sostituisce alla Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e alla Tia (tariffa di igiene ambientale) - è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 2011 (dal decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/201), con l'obiettivo di risolvere la qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale per servizi di smaltimento dei rifiuti e di risolvere la questione dell'assoggettare o meno delle somme all'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Poi la legge di stabilità per il 2013 (228/ 2012) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e ha differito ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo. Ma non ha contribuito a eliminare del tutto le criticità della disciplina, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali.

Successivamente, infatti, è stato posticipato al primo luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares (con l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11).

Fonte: http://www.greenreport.it
Autore: Eleonora Santucci